Nell’ambito dei Delitti contro la famiglia (Maltrattamenti contro familiari o conviventi – Atti di violenza in una forma di controllo economico della persona offesa – Configurabilità del reato – Condizioni), illustriamo la sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sesta Sezione penale, n. 1268, udienza del 14/11/2024, deposito del 13/01/2025.
Dal sito della Corte di Cassazione
Presidente: G. De Amicis – Relatore: P. Di Nicola Travaglini
L’esito in sintesi
La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest’ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.
Commento di redazione
Si tratta di una sentenza di rigetto del ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che conferma quella di condanna emessa dal Tribunale di Torino, nei confronti del ricorrente per il delitto di maltrattamento nei confronti della moglie, aggravato dalla presenza dei figli minorenni.
Il caso serve ad inquadrare la fattispecie penale dei delitti relativi ai maltrattamenti in famiglia, anche se è opinione diffusa che tali reati dovrebbero essere annoverati tra quelli contro la persona. Nel 2012 il legislatore nazionale ha innovato la norma, con l’intento di perseguire più duramente tali condotte, attraverso l’aggravamento della pena, in ottemperanza alla ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 25 ottobre 2007 (c.d. Convenzione di Lanzarote).
La Suprema Corte, tra l’altro, statuisce che “le condotte dell’imputato volte ad osteggiare la coniuge nella ricerca di un’attività lavorativa – sottoponendola per altro ad un controllo degli spostamenti attraverso l’istallazione di una telecamera sul perimetro esterno dell’abitazione – e a non consentirle di coltivare e sviluppare un quadro di relazioni con persone esterne alla famiglia; ad imporle un ruolo casalingo sulla base di una rigorosa e discriminatoria ripartizione di ruoli; a sottrarsi alla gestione domestica e familiare delegandone interamente le incombenze alla coniuge, così da non consentirle altra soluzione che quella di abbandonare le proprie ambizioni professionali ed essere da lui “mantenuta”; a non remunerare le attività svolte nell’interesse dell’azienda familiare, con il proprio arricchimento, costituiscono tutti comportamenti che sono obbiettivamente finalizzati alla limitazione dell’autonomia economica della persona offesa.”
E ancora: “Da un quadro fattuale così delineato emerge l’imposizione di un potere asimmetrico all’interno del nucleo familiare, di cui la componente economico-patrimoniale rappresenta un profilo di particolare rilievo, perché costituisce oggetto di una decisione unilateralmente assunta dall’imputato, anche attraverso il ricorso a forme manipolatorie e pressioni psicologiche sulla persona offesa, tali da incidere sulla sua autonomia, sulla sua dignità umana e sulla sua integrità fisica e morale, quali beni giuridici tutelati dall’art. 572 cod.pen.”
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Art. 572 C.P.
Maltrattamenti contro familiari e conviventi.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici].
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
