E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.11 del 15/01/2026, il decreto legislativo n. 216/2025, in vigore dal 31 gennaio prossimo, inerente le norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, in attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.
L’interesse per tale normativa nasce dalla necessità di definire correttamente le autorizzazioni necessarie ai fini delle forniture delle prove digitali (c.d. e-evidence) in ambito penale. Quante volte abbiamo sentito (o, peggio, ci siamo imbattuti) della necessità di acquisire dati informatici provenienti da siti i cui server sono posti al di fuori dell’Unione Europea o comunque in Paesi con i quali le comunicazioni giudiziarie sono difficoltose, se non impossibili? Sappiamo che spesso, in virtù di tali difficoltà, nonostante vogliamo tutelare i nostri interessi, si desiste dal perseguire i responsabili di illegalità informatiche. Tali difficoltà sono state affrontate da diverse direttive dell’Unione Europea e la norma che oggi illustriamo va proprio in questa direzione: ciò significa che, seppur ancora lontani dall’essere complessivamente tutelati, oggi lo siamo un po’ di più!
La norma – che come detto attua una direttiva dell’Unione Europea in materia – stabilisce che l’Italia si adegui ai principi comunitari anche al fine di agevolare l’interscambio di informazioni tra le Autorità giudiziarie dei Paesi membri. Molto spesso, infatti, l’acquisizione di prove digitali, oltre che dall’utilizzo di specifiche tecnologie, è reso ancor più difficoltoso dal fatto che tali dati sono detenuti in altri Stati, comunitari e non, che di fatto non sottostanno a normative nazionali. Ecco perché la direttiva UE, recepita con il decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2025, stabilisce che venga individuato all’interno delle aziende che detengono i dati informatici, la figura (giuridica o fisica, a seconda dei casi) di un responsabile nel ricevere ed evadere le richieste delle Autorità giudiziarie, al fine dell’acquisizione probatoria dei dati digitali. La norma prevede, quindi, la figura “stabilimento designato” (soggetto giuridico designato da chi è stabilito nell’UE) e la figura di “rappresentante legale” (persona fisica o giuridica, nominato da chi non è stabilito nell’UE).
Da precisare che come dato digitale detenuto dal “prestatore di servizi” (entità che si occupa della gestione dei dati), si intendono non solo le informazioni elettroniche ma anche i fornitori di servizi di nomi di dominio, le numerazione IP e altri servizi informatici che consentono la comunicazione tra utenti e/o la conservazione di dati per loro conto (server, cloud, ecc.).
Il decreto, inoltre, stabilisce anche pene pecuniarie “pesanti” per chi non si adegua, come ad esempio per la mancata designazione della figura responsabile (stabilimento designato o rappresentante legale) o per l’omessa notifica dei dati di contatto, pene commisurate ovviamente alla gravità della trasgressione (in base al tempo, al dolo, alla colpa, ecc.).
Infine, il decreto legislativo individua quale autorità centrale per il rispetto delle previsioni indicate, il Ministero dell’Interno, che è chiamato, quindi, a ricevere le comunicazioni, a vigilare sugli adempimenti ed all’accertamento/contestazione delle violazioni, sanzionando i trasgressori.
Di seguito, trovate alcuni articoli di interesse, mentre per il testo completo vi rimandiamo alla Gazzetta Ufficiale.
Art. 4 – Obblighi dei prestatori di servizi
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, secondo periodo, i prestatori di servizi con personalità giuridica stabiliti in Italia hanno l’obbligo di designare uno o giù stabilimenti designati in Italia, se vi offrono servizi, o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell’articolo 3, comma 1.
2. I prestatori di servizi con personalità giuridica non stabiliti nell’Unione che offrono servizi in Italia hanno l’obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell’articolo 3, comma 1.
3. I prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell’articolo 3, comma 1, e che offrono servizi in Italia hanno l’obbligo di nominare uno o più rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa a detti strumenti.
4. I prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia hanno, in ogni caso, l’obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini di cui all’articolo 3, comma 1, nonché per l’esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali nominati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono rispettivamente essere stabiliti o risiedere in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi nonché cooperare con le autorità competenti per l’esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all’articolo 3, comma 1, in conformità del quadro giuridico applicabile.
6. I prestatori di servizi adempiono agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3: a) entro il 18 agosto 2026, se alla data del 18 febbraio 2026 offrono servizi dell’Unione; b) entro sei mesi dalla data in cui iniziano ad offrire servizi nell’Unione, se tale data è successiva al 18 febbraio 2026.
Art. 6 – Notifiche e lingue
1. I prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi in Italia notificano per iscritto all’autorità centrale di cui all’articolo 8, ovvero a quella del diverso Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi.
2. La notifica di cui al comma 1 indica altresì in quale o quali delle lingue ufficiali dell’Unione è possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale. Tra tali lingue figurano una o più delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede. Se lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede in Italia, tra tali lingue figura in ogni caso la lingua italiana.
3. I prestatori di servizi che designano più stabilimenti designati o nominano più rappresentanti legali, specificano, nella notifica di cui al comma 1, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina e la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell’Unione in cui è possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali.
4. La notifica di cui al comma 1 è effettuata senza ritardo e comunque entro e non oltre trenta giorni decorrenti rispettivamente dalla designazione o dalla nomina ovvero dalla modifica dei dati notificati.
5. Le informazioni oggetto di notifica sono trasmesse dall’autorità centrale di cui all’articolo 8 al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione sul portale della rete giudiziaria europea in materia penale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva. Il Ministero della giustizia pubblica le informazioni anche in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all’aggiornamento periodico delle informazioni pubblicate.
Art. 8 – Autorità centrale
1. Ai fini del presente decreto è designata quale autorità centrale il Ministero dell’Interno.
2. L’organo centrale del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, riceve le notifiche di cui all’articolo 6, vigila sul rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 6, accerta e contesta le violazioni e applica le relative sanzioni ai sensi dell’articolo 7.
3. L’autorità centrale nell’esercizio delle funzioni di vigilanza stabilite dalla legge verifica il rispetto delle disposizioni del presente decreto e, fermo l’esercizio delle predette funzioni, può definire con proprio regolamento ulteriori norme utili all’attuazione delle stesse.
4. L’autorità centrale può acquisire dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalità definite d’intesa, le informazioni necessarie all’esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori.
5. L’autorità centrale si coordina e coopera con le autorità centrali degli altri Stati membri e, se necessario, con la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti e presta l’assistenza funzionale ad assicurare le finalità della direttiva e l’applicazione del presente decreto.
